L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il Documento Interpretativo 11, aggiornato per i bilanci 2024, sugli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.
L’aggiornamento del documento fa seguito alla pubblicazione, in data 23 settembre 2024, del decreto del MEF che ha esteso a tutto l’esercizio 2024 l’applicazione della norma sulla valutazione dei titoli non immobilizzati, senza introdurre novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC.
Il documento analizza, in particolare, sotto il profilo tecnico contabile, le norme introdotte dall’art. 45 c. 3-octies, 3-novies e 3-decies del D.L. 73/2022, e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
L’art. 45, c. 3-novies, ha stabilito infatti che per le imprese diverse da quelle di cui all’art. 91, c. 2 del CAP (codice assicurazioni private), le modalità attuative contabili delle disposizioni del c. 3-octies sono stabilite dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).
OIC precisa pertanto, nel documento interpretativo allegato, che la società che si avvale della facoltà di cui all’art. 45 c. 3-octies del Decreto Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, che sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.
Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini di quanto stabilito dall’art. 45 c. 3-octies del Decreto Legge, si tiene conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Continuano ad applicarsi a tali titoli non immobilizzati le altre disposizioni in tema di:
- valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20
- conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera“.
La società che esercita la facoltà di cui all’art. 45 c. 3-octies prorogata dal decreto del MEF del 23 settembre 2024 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio 2024) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale: qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.