Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 maggio 2019 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali.
Con tale Comunicazione l’UIF ha evidenziato come, al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari destinatari del d.lgs. 231/2007 devono aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto.
In particolare, specie quando prestano servizi di pagamento, gli stessi intermediari devono valutare con specifica attenzione le operazioni di:
- ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, anche da
- diverse zone del territorio nazionale;
- accrediti di bonifici, anche esteri;
- ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.
L’UIF ha inoltre sottolineato l’importanza di prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di valute virtuali in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, valutando attentamente la presenza di:
- collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione anche dell’elevato grado di infiltrazione criminale;
- soggetti operanti in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree;
- strutture proprietarie artificiosamente complesse od opache volte a rendere difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo;
- soci e/o esponenti apparentemente privi delle competenze tecniche che tipicamente il settore richiede.