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Valute virtuali: ultime precisazioni dall’UIF e dalla Banca d’Italia

2 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) del 30 gennaio 2015 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali.

Con tale Comunicazione l’UIF ha evidenziato come, al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari destinatari del d.lgs. 231/2007 devono aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto.

In particolare, specie quando prestano servizi di pagamento, gli stessi intermediari devono valutare con specifica attenzione le operazioni di prelevamento e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per importi complessivi rilevanti.

Sul tema è intervenuta anche la Banca d’Italia, con Comunicazione sempre del 30 gennaio 2015 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza di gennaio, invitando gli intermediari a valutare con attenzione i rischi indicati dall’EBA nei propri orientamenti del luglio 2014 (cfr. contenuti correlati), ed a considerare che:

– in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari;

– le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia devono rendere edotti di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle valute virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi.

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