La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 8 del 29 febbraio 2024, precisa i criteri per l’adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud, in risposta ad alcuni quesiti posti da numerose PA relativamente alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti nell’ambito delle proprie dotazioni finanziarie.
I quesiti posti circa le variazioni contabili per il passaggio al cloud, in particolare, riguardano:
- l’indicazione dell’arco temporale entro cui tali variazioni contabili possono essere formalmente proposte e approvate
- la possibilità che le predette variazioni contabili dispongano anche per gli anni successivi al 2026, anno di chiusura del PNRR.
La RGS precisa che le variazioni compensative in questione possono essere disposte una sola volta entro l’esercizio 2026, anno in cui si conclude l’attuazione del PNRR, per ciascuna articolazione dipartimentale presente nelle amministrazioni che programmino e sottoscrivano contratti/disciplinari/convenzioni/ecc. in cui si disciplina il passaggio al cloud nei limiti delle disponibilità di bilancio di parte corrente e delle risorse di conto capitale eventualmente utilizzate a integrazione di quelle correnti.
Circa gli effetti finanziari e contabili di dette variazioni, viene precisato che possono essere riferiti anche alle annualità successive al 2026, fino alla conclusione del progetto e/o contratto sottoscritto dall’amministrazione per la realizzazione delle attività di digitalizzazione sopra richiamate.
La RGS, a titolo esemplificativo, cita il caso di un contratto di passaggio al cloud da sottoscrivere nell’anno 2025 per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali, la cui realizzazione copra un arco temporale pluriennale, ad es. novennale.
In questa situazione risulterà corretta una variazione compensativa adottata in sede di predisposizione del bilancio di previsione, che comporti una rimodulazione di dotazioni finanziarie tra conto capitale e parte corrente, che produca i suoi effetti anche oltre l’anno 2026 e sino a tutto il periodo previsto dal progetto/contratto sottoscritto per la conclusione dell’operazione, nel caso ipotizzato fino al 2034.
A partire dal 2035 (in sede di rinnovo del contratto) tali spese saranno da considerare a tutti gli effetti spese correnti.