La controversia in esame trae origine dall’azione promossa dinnanzi ai giudici di prime cure da parte di una società per azioni al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. che tenesse luogo della vendita definitiva di pacchetti azionari in asserito adempimento di un memorandum of agreement sottoscritto dalle parti interessate. Nell’opinione di parte attrice, il summenzionato memorandum of agreement avrebbe dovuto essere considerato come contratto preliminare, suscettibile di esecuzione in forma specifica.
I giudici di merito, in primo e in secondo grado, hanno ritenuto non potersi accogliere la domanda sollevata da parte attrice, non essendo intervenuta l’approvazione incondizionata dell’operazione da parte dell’organo di controllo della società capogruppo, approvazione cui il memorandum of agreement aveva condizionato l’efficacia del contratto definitivo.
Nel vagliare il ricorso proposto da parte attrice, i giudici di legittimità hanno confermato gli approdi decisori dei precedenti gradi di giudizio e hanno affermato,fra le altre cose, che il diniego all’approvazione dell’operazione da parte della capogruppo fosse stato oggetto di accertamento di fatto da parte dei giudici di prime cure, con ciò escludendo la possibilità di sindacato da parte della Corte di Cassazione.
Alla luce di quanto precede, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.