Con sentenza del 24 settembre 2015 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio introdotto dal risparmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro da questo versato per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria fra l’attività dell’agente e l’illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidate all’agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto.
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