Nel contesto del procedimento penale a carico degli ex amministratori di Veneto Banca per aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, il GUP del Tribunale di Roma ha disposto (ex art. 83 cpp) la chiamata di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile del reato. Più precisamente, la posizione di responsabilità è stata fondata sulla circostanza che Intesa Sanpaolo si è resa cessionaria dell’azienda bancaria a carico della quale è originariamente sorta la posizione di responsabilità, in virtù del rapporto di amministrazione corrente con gli imputati. Il GUP ha altresì escluso che la possibilità della chiamata in causa di Intesa sia preclusa dall’art. 3, co. 1, secondo periodo, d.l. 99/2017. A tale ultima disposizione* è stata infatti fornita una interpretazione costituzionalmente orientata che, al fine di superare i rischi di incostituzionalità propri del disposto, ha inteso l’effetto dell’esclusione, di cui all’art. 3, come limitato ai rapporti interni tra cedente e cessionario, impregiudicata la responsabilità del cessionario verso i creditori, ex art. 2560, co. 2, c.c. (disposizione che, osserva il provvedimento, non risulta espressamente derogata dal d.l. 99/2017).
In senso contrario, si richiama il provvedimento del GIP di Vicenza del 8 febbraio 2018 sempre pubblicato su questa rivista (cfr. contenuti correlati).
* Il testo dell’art. 3, co. 2, d.l. 99/2017 è il seguente: «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».