Secondo gli Ermellini, l’indicazione nel verbale dei nominativi dei soci dei partecipanti all’assemblea, unitamente a quella delle modalità e del risultato delle votazioni, nonché (pure per allegato) dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, è volta ad assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea da parte del socio assente, essendo l’unico strumento attraverso il quale quest’ultimo è posto nella condizione di poter valutare la sussistenza o meno delle condizioni di impugnabilità della delibera assunta.
Prosegue la Corte sottolineando che, ai sensi dell’art. 2377 c.c., comma 4, n. 3, l’indicazione dei partecipanti e dei votanti è elemento imprescindibile per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle deliberazioni assunte, sicché “la mancanza della relativa documentazione (anche in “allegato” al verbale) giustifica l’annullamento della delibera”.