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Giurisprudenza

Verifica del superamento del tasso soglia: occorre considerare ogni forma di remunerazione

31 Luglio 2015

Tribunale di Torino, 14 maggio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’Ordinanza in esame, il Tribunale di Torino afferma che «al fine di determinare se un tasso sia usurario non ci si deve limitare alla valutazione degli interessi moratori, ma si deve considerare ogni remunerazione che un istituto di credito od una società di leasing percepisce in remunerazione dell’attività prestata».

Il Giudice si discosta dall’orientamento maggioritario, condiviso anche in alcune pronunce dello stesso Tribunale, secondo il quale «la sentenza 350/13 non impon[e] di sommare i tassi corrispettivi e quelli moratori». In effetti, rileva l’Ordinanza, «è vero che [detta sentenza] non fa riferimento alla sommatoria», ma «è altresì vero che l’art. 644 co. 3 c.p. stabilisce sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li fa dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” e che il quarto comma di detta norma prevede che il tasso usurario deve essere determinato considerando anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese».

Il Tribunale richiama quindi la «giurisprudenza granitica della Suprema Corte sezioni penali» (ex multis, Cass. 46669/2011), che afferma, appunto, il principio per cui nella valutazione di usurarietà va presa in considerazione ogni forma di remunerazione. Il limite stabilito dalla legge, infatti, «è un limite insormontabile e non può essere aggirato con distinzioni delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse». Per l’effetto, pur essendo l’art. 644 c.p. una norma penale in bianco, «rimane fermo il principio che nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni remunerazione; ne deriva che le diverse disposizioni della Banca d’Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria».

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