Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle garanzie e ai diritti del contribuente nel corso delle verifiche fiscali.
In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, co. 7, l. n. 212/2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, a patto che le operazioni concluse rappresentino esercizio di attività ispettiva svolta dall’ Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento.
Il medesimo termine, invece, non si applica con riferimento ad un processo verbale constatazione redatto a conclusione dell’accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinto direttamente.
Tanto premesso, la Cassazione aggiunge che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini delle imposte non armonizzate, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cosiddette “a tavolino”.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, le garanzie previste dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.