Con ordinanza n. 24093 del 08 agosto 2023 (Pres. Acierno, Rel. Fidanzia), la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi in materia di versamenti in conto futuro aumento di capitale.
Si definiscono versamenti in conto futuro aumento di capitale quelle dazioni di denaro effettuate dai soci in favore della società che non siano acquisite definitivamente al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione.
A tale vincolo consegue che, nel caso in cui l’aumento di capitale non si perfeziona, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, quale ripetizione dell’indebito, essendo venuta meno la causa che giustifica l’attribuzione patrimoniale dallo stesso effettuata in favore della società.
Nel qualificare la dazione quale versamento in conto futuro aumento di capitale deve risultare in modo chiaro e non equivoco che la volontà delle parti sia quelle di subordinare il versamento all’aumento di capitale.
Tale valutazione va svolta utilizzando indici quali l’indicazione del termine finale per la delibera dell’aumento, il comportamento delle parti, possibili annotazioni nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, eventuali clausole statutarie, nonché ogni altra circostanza concreta ideona a rivelare l’intenzione comune delle parti e gli interessi coinvolti.
Diversamente, tale valutazione non può fondarsi unicamente sulla sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.