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Versamenti ricorrenti di imposte: le modalità di addebito in conto corrente

29 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 313945/2024, ha definito i criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future di cui all’art. 17 D. Lgs. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’art. 17 D. Lgs. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 17 D. Lgs. 1/2024 prevede che, per i citati versamenti il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

Il provvedimento pubblicato stabilisce pertanto:

  • il procedimento dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future: l’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia; a decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.
  • l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future: i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.
  • le modalità applicative dell’addebito dell’I24 con scadenze future e le responsabilità del contribuente:
    • l’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terz’ultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
    • qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura; lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.
    • il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 deve corrispondere al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007
    • il conto di addebito deve risultare attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito
    • il contribuente deve verificare che l’intermediario presso cui ha aperto il conto sia convenzionato con l’Agenzia anche al momento dell’addebito del saldo dovuto esposto in ogni singola delega, nonché che vi sia la relativa disponibilità finanziaria.
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