WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

Verso MiFID III: le proposte all’esame di Consiglio e Parlamento UE

13 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Avviati i negoziati tra Consiglio dell’Unione e europea e Parlamento UE per il riesame del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) per rivedere l’impianto regolamentare esistente verso MiFID III.

Lo scopo del riesame previsto dalla c.d. MiFID III è quello di migliorare:

  • la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato;
  • la parità di condizioni tra le sedi di esecuzione;
  • le infrastrutture di mercato dell’UE affinché sia assicurata la loro competitività a livello internazionale.

La proposta propone di realizzare una banca dati di tipo centralizzato o comunque una modalità consolidata di pubblicazione, che consentirà l’accesso ai dati di mercato relativi alle sedi di negoziazione e dagli dagli internalizzatori sistematici, nonché dai dispositivi di pubblicazione autorizzati in tutta l’UE in modo consolidato.

La proposta assicura che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) comunichino dati consolidati che risultino affidabili quasi in tempo reale concernenti le operazioni eseguite insieme alle migliori offerte di acquisto e di vendita al momento della negoziazione specifica per quanto riguarda l’Europa e i mercati più competitivi.

Inoltre, la proposta fornisce chiarimenti circa le limitazioni del dark trading, superando la complessità e l’onerosità del sistema.

Inoltre, viene previsto un adeguato livello di trasparenza, la normativa, infatti, modifica i tempi di differimento per la dimensione e il profilo di liquidità delle operazioni in obbligazioni, prodotti strutturati e quote di emissione.

Per i derivati OTC, la durata dei differimenti dovrebbe essere regolata su una base più flessibile, in quanto solo dati di mercato idonei possono specificare l’adeguatezza di ciascun periodo.

Con questo aggiornamento vengono rafforzate anche determinate norme relative alle imprese di investimento che negoziano per conto proprio, per supportare la fornitura di liquidità al mercato anche in condizioni di stress.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter