WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Videocamere nei luoghi di lavoro, Statuto dei lavoratori e GDPR

21 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 234 dell’11 aprile 2024 ha sanzionato un datore di lavoro pubblico per un’istallazione di videocamere nei luoghi di lavoro – che riprendevano altresì i dipendenti al passaggio di rilevamento delle presenze –  non rispettosa dello Statuto dei lavoratori, né delle garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa in materia di privacy.

Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, già nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 il Garante aveva chiarito che tali soggetti, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Quando, come nel caso di specie, le videocamere installate nei luoghi di lavoro, riprendano anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato se è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e nell’ambito del quadro giuridico applicabile definito dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del GDPR).

Tuttavia, il datore di lavoro deve rispettare le norme nazionali, che includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro (v. artt. 6, par. 2, e 88, par. 2, del Regolamento): in forza del rinvio contenuto nell’art. 114 del Codice alle preesistenti disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai possibili controlli da parte del datore di lavoro, l’osservanza dell’art. 4 della L. 300/1970 si pone quindi quale condizione di liceità del trattamento.

In base a tale norma, come noto, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA, ovvero, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’INL

Tali informazioni, inoltre, possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice.

In base all’art. 5 del GDPR, d’altro canto, il titolare del trattamento può utilizzare per ulteriori trattamenti i soli dati personali che siano stati lecitamente raccolti, con riguardo alla finalità principale e nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza”.

In attuazione di tale principio il titolare deve quindi adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (cfr. art. 12, par. 1, del Regolamento).

L’Autorità, nel caso di specie, era intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente concernente l’installazione di una telecamera nell’atrio dell’ente, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori; tramite l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio.

La PA, in sede di memoria difensiva innanzi al Garante, aveva affermato che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di altri dipendenti pubblici.

Nel corso dell’istruttoria il Garante aveva tuttavia rilevato che l’ente non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza, ed aveva peraltro utilizzato le immagini delle videocamere, installate nei luoghi di lavoro, per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’Amministrazione per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, 13 e 88 del Regolamento, nonché 114 del Codice, ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter