La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato alcuni indirizzi e raccomandazioni riguardanti l’esercizio di opzioni e discrezionalità da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli “enti meno significativi”.
Tali atti sono finalizzati a integrare il panorama normativo europeo in ambito bancario, in relazione al quale la BCE ha già la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità per gli enti creditizi classificati come “significativi”.
Come precisato dalla Banca Centrale Europea, l’esercizio di tale potere è mirato ad assicurare che:
- la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati Membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace;
- il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti; e
- tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.
Da un lato, l’atto di indirizzo in oggetto prevede l’integrale allineamento delle previsioni normative applicabili agli enti meno significativi rispetto a quelle destinate agli enti significativi nei seguenti ambiti:
- fondi propri, ai sensi dell’art. 89, par. 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation o CRR);
- requisiti patrimoniali, ai sensi degli artt. 178, par. 1, lett. b) e 282, par. 6 CRR;
- grandi esposizioni, ai sensi dell’art. 400, par. 2 CRR;
- liquidità, ai sensi dell’art. 24, par. 4 e 5 CRR;
- disposizioni transitorie, ai sensi degli art. 471, par. 1 e 3, lett. a) e b).
Le autorità nazionali competenti sono chiamate a conformarsi agli indirizzi in esame a partire dall’1 gennaio 2018 (fatto salvo quanto previsto in materia di liquidità, che troverà applicazione a partire dall’1 gennaio 2019).
Dall’altro, le raccomandazioni riguardano i seguenti profili normativi:
- deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali, ai sensi dell’art. 8, par. 3 CRR;
- requisiti patrimoniali, ai sensi degli artt. 129, par. 1, 311, par. 2 e 380 CRR;
- sistema di tutela istituzionale, ai sensi dell’art. 49, par. 3 CRR;
- liquidità, ai sensi dell’art. 420, par. 2 CRR;
- vigilanza prudenziale, ai sensi degli artt. 76 par. 2 e 115, par. 2 della Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Credit Requirements Directive IV o CRD IV).
Infine, la BCE raccomanda che sia adottato un metodo comune in relazione a tutti gli enti creditizi relativamente a talune opzioni e discrezionalità.