WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Flash News

Vigilanza armonizzata BCE per enti meno significativi

20 Aprile 2017
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato alcuni indirizzi e raccomandazioni riguardanti l’esercizio di opzioni e discrezionalità da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli “enti meno significativi”.

Tali atti sono finalizzati a integrare il panorama normativo europeo in ambito bancario, in relazione al quale la BCE ha già la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità per gli enti creditizi classificati come “significativi”.

Come precisato dalla Banca Centrale Europea, l’esercizio di tale potere è mirato ad assicurare che:

  • la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati Membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace;
  • il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti; e
  • tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.

Da un lato, l’atto di indirizzo in oggetto prevede l’integrale allineamento delle previsioni normative applicabili agli enti meno significativi rispetto a quelle destinate agli enti significativi nei seguenti ambiti:

  1. fondi propri, ai sensi dell’art. 89, par. 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation o CRR);
  2. requisiti patrimoniali, ai sensi degli artt. 178, par. 1, lett. b) e 282, par. 6 CRR;
  3. grandi esposizioni, ai sensi dell’art. 400, par. 2 CRR;
  4. liquidità, ai sensi dell’art. 24, par. 4 e 5 CRR;
  5. disposizioni transitorie, ai sensi degli art. 471, par. 1 e 3, lett. a) e b).

Le autorità nazionali competenti sono chiamate a conformarsi agli indirizzi in esame a partire dall’1 gennaio 2018 (fatto salvo quanto previsto in materia di liquidità, che troverà applicazione a partire dall’1 gennaio 2019).

Dall’altro, le raccomandazioni riguardano i seguenti profili normativi:

  1. deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali, ai sensi dell’art. 8, par. 3 CRR;
  2. requisiti patrimoniali, ai sensi degli artt. 129, par. 1, 311, par. 2 e 380 CRR;
  3. sistema di tutela istituzionale, ai sensi dell’art. 49, par. 3 CRR;
  4. liquidità, ai sensi dell’art. 420, par. 2 CRR;
  5. vigilanza prudenziale, ai sensi degli artt. 76 par. 2 e 115, par. 2 della Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Credit Requirements Directive IV o CRD IV).

Infine, la BCE raccomanda che sia adottato un metodo comune in relazione a tutti gli enti creditizi relativamente a talune opzioni e discrezionalità.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter