La Banca d’Italia ha emanato il 39° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
Con il presente aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 vengono modificate:
- le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari;
- le disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
Le modifiche hanno ad oggetto due settori i e sono state introdotte in ragione delle novità previste a livello europeo dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) con particolare riferimento:
- alla disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- ai poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo Pilastro.
Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista
Con riferimento alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la CRD V ha previsto un regime di autorizzazione specifico.
Le nuove norme regolano le modalità di autorizzazione e di esenzione dall’assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario delle società in oggetto ed assicurano il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore.
Vengono, inoltre, disciplinati attraverso il rinvio alla disciplina delle capogruppo le modalità autorizzative applicabili sia alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (art. 69.1 TUB), sia di quelle al vertice di gruppi esteri (art. 69.2 TUB).
Poteri di Secondo Pilastro
Per quanto riguarda i poteri di intervento riconosciuti alla Banca d’Italia, sono stati ampliati i casi in cui Banca d’Italia può imporre misure di Secondo Pilastro.
In questo contesto, viene introdotta una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimata in ottica ordinaria (Pillar II requirement – P2R) e quelle determinate in ottica di stress (Pillar 2 Guidance – P2G).
Viene, inoltre introdotta la facoltà di prevedere la richiesta di capitale addizionale in ragione di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e di stress.