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Vigilanza prudenziale BCE: criteri di notifica delle decisioni

16 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione (UE) 2025/94 della BCE del 10 gennaio 2025, relativa ai criteri per la notifica delle decisioni di vigilanza prudenziale BCE, con specifico riferimento alle prove di stress prudenziali (BCE/2025/1).

In conformità all’art. 100 della Direttiva n. 2013/36/UE, le autorità competenti sono tenute a effettuare, ove opportuno, ma almeno una volta l’anno, prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, per facilitare il processo di revisione e valutazione prudenziale come stabilito dall’art. 97 della Direttiva stessa.

Per quanto riguarda gli enti creditizi significativi, la BCE ha competenza esclusiva per svolgere il processo di revisione e valutazione prudenziale, anche, se del caso, in coordinamento con EBA, nonché le prove di stress prudenziali.

La BCE effettua diversi tipi di prove di stress prudenziali, tra cui prove di stress di solvibilità esaustive e prove di stress tematiche mirate: il tipo di prova di stress e le condizioni economiche prevalenti in un dato momento, sono tra i fattori che determinano le informazioni necessarie alla BCE da parte dei soggetti vigilati significativi rilevanti per effettuare una specifica prova di stress prudenziale.

La BCE necessita di determinate informazioni da parte di soggetti vigilati significativi per condurre in maniera efficace le prove di stress prudenziali: pertanto, prima dell’avvio di ciascuna prova di stress prudenziale, la BCE deve precisare le informazioni richieste e il loro formato, le istruzioni e le date di invio delle segnalazioni pertinenti a tale prova di stress, notificandole ai soggetti vigilati significativi interessati.

Più nel dettaglio, la notifica di qualsiasi decisione sarà quindi effettuata tramite la piattaforma informatica ASTRA (ovvero la piattaforma informatica della BCE utilizzata dalla BCE per scambiare informazioni e comunicazioni basate su documenti con i soggetti vigilati significativi): la decisione, in quanto decisione di vigilanza della BCE, si considera notificata ai soggetti vigilati pertinenti alla data in cui è caricata nella piattaforma informatica ASTRA.

All’atto del caricamento della decisione nella piattaforma informatica ASTRA, al destinatario della decisione sarà inviato un messaggio all’indirizzo di posta elettronica da questo fornito al momento della registrazione alla piattaforma informatica ASTRA o aggiornato successivamente.

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