Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Rovigo ha ritenuto compatibile con la procedura di concordato preventivo la sussistenza di un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. operato sul compendio immobiliare del terzo in favore dei creditori concordatari, con mandato al liquidatore di provvedere alla vendita dei beni e alla soddisfazione dei creditori.
Il vincolo di destinazione, peraltro, sarebbe idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela proprio qualora si innesti all’interno di un concordato preventivo; da tale procedura, infatti, riceverebbe la propria causa concreta.
Resta inteso che, secondo i giudici di Rovigo – i quali richiamano sul punto un precedente del Tribunale di Ravenna del 22 maggio 2014 – è necessario che il liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale in qualità di organo della procedura, abbia ricevuto un mandato irrevocabile a vendere gli immobili, o altro atto dispositivo, così realizzare, di fatto, l’irrevocabilità della messa a disposizione dei beni.