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Giurisprudenza

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. e concordato preventivo

14 Novembre 2014

Tribunale di Rovigo, 07 ottobre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Rovigo ha ritenuto compatibile con la procedura di concordato preventivo la sussistenza di un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. operato sul compendio immobiliare del terzo in favore dei creditori concordatari, con mandato al liquidatore di provvedere alla vendita dei beni e alla soddisfazione dei creditori.

Il vincolo di destinazione, peraltro, sarebbe idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela proprio qualora si innesti all’interno di un concordato preventivo; da tale procedura, infatti, riceverebbe la propria causa concreta.

Resta inteso che, secondo i giudici di Rovigo – i quali richiamano sul punto un precedente del Tribunale di Ravenna del 22 maggio 2014 – è necessario che il liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale in qualità di organo della procedura, abbia ricevuto un mandato irrevocabile a vendere gli immobili, o altro atto dispositivo, così realizzare, di fatto, l’irrevocabilità della messa a disposizione dei beni.

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