Confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 1645/2017), la Cassazione ha ribadito come, in materia antiriciclaggio, il divieto di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguardi il trasferimento di denaro “a qualsiasi titolo“ tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.
Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto illecito il comportamento di un dipendente della banca che provvedeva al prelievo di denaro in contante in quantità superiore alla soglia consentita dalla legge e, successivamente, al trasferimento brevi manu al proprio superiore che gestiva dei conti intestati a dei prestanome che, in cambio di una parte di guadagni, consentivano tale pratica.