La Suprema Corte di Cassazione conferma l’orientamento già consolidato in materia di responsabilità contrattuale degli intermediari finanziari, per la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nell’esecuzione dei servizi di investimento ai sensi degli artt. 21 e 23, comma 6, TUF. Difatti, la decisione in oggetto conferma che gli artt. 21, 26 e 28 Reg. Consob n. 11522, impongono all’intermediario una serie di doveri informativi in merito all’adeguatezza dell’operazione e, in particolare, precisa come l’art. 28 Reg. Consob, preveda che gli intermediari chiedano <<all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio>>. L’onere della prova di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi gravante sull’intermediario è stato ben chiarito dalla Cassazione con decisione n. 4727 del 2018 – ripresa dalla decisione in oggetto – con la quale si è stabilito come su quest’ultimo gravi <<l’onere di provare, ex art. 23, comma 6, TUF, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull’investitore l’onere di provare il nesso causale consistente nell’allegazione specifica del deficit informativo nonché fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato>>. Inoltre, la Cassazione ha statuito come <<il mero rilievo del profilo “speculativo” dell’investitore ovvero la sua elevata propensione al rischio>>, non escludono il nesso di causalità tra l’allegato inadempimento dell’intermediario e la perdita del capitale investito, in quanto si esclude che l’investitore possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in capo all’intermediario. L’attuale decisione della Corte conferma tale ultimo orientamento consolidato della Cassazione anche laddove precisa che <<in ordine alle indicazioni sull’adeguatezza dell’investimento>> gli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario <<convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (c.d. ‘suitability rule’)>>. Difatti, l’intermediario finanziario deve specificatamente segnalare all’investitore ogni indicazione in merito <<alla natura e caratteristiche del titolo>>, al <<soggetto emittente>>, al <<rating nel periodo di esecuzione dell’operazione e il connesso rapporto rischio/rendimento>>, le eventuali <<carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo>>, nonché <<ogni pericolo di default dell’emittente>>.