Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Cosenza si è pronunciato in tema di responsabilità dell’intermediario e del promotore finanziario per violazione degli obblighi informativi nei confronti del cliente.
La vicenda da cui origina la controversia in commento prende le mosse dalla sottoscrizione, da parte degli attori, di contratti di investimento in strumenti finanziari promossi da una Banca per il tramite di un promotore finanziario, entrambi convenuti in giudizio. Le parti attrici sottoscrivevano infatti tre distinti contatti di acquisto di strumenti finanziari c.d. “pronti contro termine” con rendimento garantito alla scadenza. Ciononostante, alla scadenza, la Banca rimetteva agli attori una somma minore rispetto a quella contrattualmente prevista. Gli attori contestavano altresì diverse irregolarità poste in essere dal promotore finanziario, fra cui l’aver aperto un conto corrente apponendo falsamente sottoscrizioni a nome degli stessi e l’aver acquistato strumenti finanziari ad alto rischio, contrariamente a quanto pattuito in sede contrattuale. Parte attrice deduceva inoltre che la Banca fosse responsabile in solido con il promotore finanziario ai sensi dell’articolo 31, comma 3 del D.Lgs 58/98 e dell’articolo 2049 del codice civile.
La Banca e il promotore finanziario contestavano il fondamento, in fatto e in diritto, nell’an e nel quantum, di tutte le domande attoree, richiamando in propria difesa il disposto della sentenza della Suprema Corte, sez. III, n. 11524 del 23 maggio 2014, in cui i giudici di legittimità sostenevano che “in tema di contratti di intermediazione finanziaria, onde pervenire all’affermazione della responsabilità solidale del promotore e dell’intermediario per i danni [subiti, ndr] dall’investitore a causa della condotta del primo, occorre che l’investitore dia prova, non soltanto dell’inadempimento da parte del promotore e/o dell’intermediario finanziario di obbligazioni nascenti dal contratto o dalla legge poste a sua tutela, ma anche del danno e del nesso di causalità tra questo e il dedotto inadempimento“.
I giudici di merito convenivano però che, sulla scorta della documentazione originariamente prodotta da parte attrice e confermata dall’istruttoria esperita, emergesse chiaramente la piena sussistenza di tutti e tre i requisiti richiesti dalla sopra citata sentenza al fine di concludere in favore dell’esistenza di una responsabilità solidale dei convenuti.
Inoltre, sotto un profilo squisitamente giuridico, il Tribunale rilevava come l’art. 31, comma 3 del D.Lgs 58/98 codificasse una forma di responsabilità solidale dell’intermediario e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per i danni arrecati a terzi. Detta responsabilità “ha natura oggettiva, assimilabile alla responsabilità extracontrattuale per fatto altrui ex art. 2049 del codice civile e pertanto non richiede la valutazione in merito alla culpa in eligendo o in vigilando, ma necessita di prova di una rapporto di preposizione, del fatto illecito del promotore e della connessione tra le incombenze e il danno” (così, Tribunale di Mantova n. 562 del 10 maggio 2016).
I giudici concludevano che gli attori avessero evidentemente riposto il proprio affidamento sulla fedele esecuzione dei loro ordini, in realtà non processati dal promotore, che invece utilizzava il capitale affidatogli per stipulare contratti di acquisto di strumenti finanziari diversi da quelli oggetto dei contratti stipulati con la Banca e, per giunta, utilizzando un conto corrente dallo stesso aperto apponendo false sottoscrizioni a nome degli attori.
Pertanto, il Tribunale, accertata la responsabilità solidale ex articolo 31, comma 3 del D.lgs. 58/98 di entrambi i convenuti, condannava gli stessi al risarcimento dei danni cagionati agli attori e alla rifusione delle spese di lite.