La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato una guida recante le modalità di fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei requisiti prudenziali come previsto dall’Art. 18 commi 1 e 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Nella propria guida, la BCE stabilisce il livello di sanzione in relazione alla gravità della violazione e, al fine di garantire la proporzionalità, anche alle dimensioni del soggetto vigilato.
La gravità di una violazione è classificata in cinque categorie: minore, moderatamente grave, grave, molto grave ed estremamente grave. La categoria in cui rientra una violazione dipende da una combinazione di due fattori: l’impatto della violazione e la gravità della condotta.
Per le violazioni classificate come molto gravi o inferiori, la BCE fissa l’importo di base della sanzione facendo riferimento ad un elenco di predefinito in base alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’ente, oppure moltiplicando i profitti totali ottenuti o delle perdite evitate per un importo corrispondente alla gravità della violazione. Laddove le violazioni siano classificate come estremamente gravi, la BCE fissa l’importo di base come percentuale del fatturato annuo totale del soggetto vigilato.
Eventualmente, la BCE può aumentare o ridurre l’importo di base per tenere conto di tutte le circostanze attenuanti e aggravanti e garantire che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.