L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale disposizione, in caso, in particolare, di mancato rispetto dell’obbligo di esaminare il merito creditizio del consumatore previsto all’articolo 8 di tale direttiva, deve essere effettuata tenendo conto, conformemente all’articolo 288, terzo comma, TFUE, non solo della disposizione adottata ad hoc, nel diritto nazionale, per il recepimento di detta direttiva, ma anche dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, interpretandole, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e degli obiettivi della medesima direttiva, in maniera tale che dette sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della stessa.