La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del direttore della locale filiale di banca per violazione dell’obbligo di segnalazione delle infrazioni alle limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 5 co. 2 della Legge 197/91.
Nel caso analizzato, il direttore aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie comportanti spostamenti di danaro per circa £ 300.000.000, realizzate attraverso l’accensione ad un soggetto di tre titoli al portatore e successiva estinzione da parte di diverso soggetto.
La Corte ha quindi confermato la condanna del direttore in solido con il con il trasgressore al pagamento della sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio, evidenziando come l’apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell’ambito dell’irregolare operazione di trasferimento ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata.
Tale condotta, conclude la Corte, configura una responsabilità, quanto meno, colposa che rileva non solo quale culpa in vigilando sull’operato dei dipendenti, ma anche in termini di responsabilità diretta.