Il socio parte di patto parasociale può agire in via risarcitoria nei confronti degli altri soci stipulanti solo ove sussistano gli estremi di un danno diretto nei suoi confronti quale conseguenza di un inadempimento del patto e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale.
Al patto parasociale che vada a regolamentare la composizione dell’organo amministrativo di una società (nella specie la nomina del CdA e della relativa presidenza) deve reputarsi automaticamente applicabile ex lege la previsione di cui al comma secondo dell’art. 2341 bis (facoltà di recesso con preavviso di 180 giorni stante la mancanza di un termine).