Con Delibera 8 maggio 20014 n. 18920 la Consob ha vietato la diffusione di annunci pubblicitari in formato audio e video effettuata relativa ad un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e warrant ed ha sospeso, in via cautelare, la diffusione di ulteriori annunci pubblicitari relativi alla medesima offerta.
Il provvedimento è stato preso in ragione della violazione dell’art. 101, comma 3 del d.lgs. n. 58/98 (TUF) e delle relative norme di attuazione, secondo cui “la pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell’ informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare”.
In particolare, con riguardo al caso di specie, la Consob ha evidenziato come:
– l’asserita natura etica dell’investimento è da ritenere non coerente con quanto dichiarato nel prospetto d’offerta ove non viene propriamente rappresentata tale natura;
– l’affermazione “io ci investo”, resa negli annunci pubblicitari dall’Amministratore Unico dell’Emittente, non appare coerente con quanto dichiarato nel Prospetto d’offerta, ove si riporta che “Per quanto a conoscenza della Società, né l’azionista, né l’amministratore unico, né i membri del Collegio Sindacale intendono aderire all’Offerta Pubblica”;
– negli annunci in formato video l’avvertenza “prima dell’adesione leggere il prospetto” è inserita in sovraimpressione ad una velocità incompatibile con una immediata e agevole percezione del contenuto della stessa e tale avvertenza non è neanche inserita con modalità audio;
– sia negli annunci in formato audio sia in quelli in formato video l’Emittente non ha riportato quanto previsto dell’art. 34-octies, comma 4 del Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all’indicazione che: “un prospetto è stato (…) pubblicato e il luogo in cui il pubblico può (…) procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può (…) consultarlo”, non rilevando, quale giustificazione per l’omissione, né la circostanza della sussistenza di “motivi di spazio” né l’invito rivolto al pubblico a rivolgersi agli sportelli delle Banche aderenti al consorzio di collocamento, ai fini della sottoscrizione;
– gli annunci pubblicitari in formato sia video sia audio, pongono in evidenza una persona che, a decorrere dallo scorso 23 aprile 2014, si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico, e detta circostanza non risulta correttamente evidenziata negli annunci pubblicitari né sarà conosciuta dagli investitori, ai sensi della normativa vigente, fino alla pubblicazione del sopra citato supplemento al prospetto d’offerta.