L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha posto in pubblica consultazione una comunicazione relativa alle procedure di transazione per la violazione della normativa antitrust.
In particolare, evidenzia l’AGCM, l’articolo 34, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, ha inserito nella legge n. 287/90 l’articolo 14 quater, che prevede che durante l’istruttoria aperta per i procedimenti relativi ad intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni per la presentazione di proposte di transazione.
L’obiettivo della Comunicazione è quello di permettere un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e private, evitando inutili aggravi procedimentali.
Nella Comunicazione, l’Autorità definisce le regole procedurali conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione e l’entità della riduzione della sanzione da applicare in caso di completamento con successo della procedura prevista dall’articolo 14-quater.
Se alcune parti del procedimento manifestano il proprio interesse ad avviare discussioni di transazione, l’Autorità può decidere di avviare la procedura mediante contatti bilaterali tra l’Autorità e ciascuna delle parti della transazione.
Tuttavia, non vi è alcun obbligo per l’AGCM di avviare o proseguire le discussioni per giungere a una transazione se tutte le parti del procedimento non manifestano interesse o disponibilità a convenire sul perimetro degli addebiti.
Inoltre, l’Autorità può porre fine alle discussioni se le parti cercano di alterare o distruggere elementi probatori rilevanti per la determinazione dell’infrazione, di una parte di essa o del calcolo della sanzione applicabile.
L’AGCM ha un margine di discrezionalità per valutare l’opportunità e la frequenza delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese, con particolare riguardo all’ordine e alla sequenza delle discussioni bilaterali di transazione, in base al progresso compiuto nella procedura di transazione.
Lo scopo delle discussioni è di addivenire ad una definizione condivisa degli addebiti, che le imprese interessate sono disposte ad accettare a fronte della riduzione della sanzione.
Le proposte di transazione non possono essere revocate unilateralmente dalle parti che le hanno presentate salvo che l’Autorità non le accolga.
Tutti i soggetti interessati possono pertanto proporre, entro 30 giorni, le proprie motivate osservazioni alla Comunicazione, inviando una mail all’indirizzo transazioni@agcm.it.