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Giurisprudenza

Vizio di abuso di potere inficiante una delibera assembleare e nozione di “diritti di partecipazione” ex art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ.

9 Dicembre 2015

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Tribunale Milano, 31 luglio 2015, n. 9189

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con la sentenza di specie, si è pronunciato in merito ai presupposti necessari affinché una delibera assembleare possa dichiararsi viziata da abuso di potere, e pertanto, annullata, dichiaratamente aderendo all’orientamento che ritiene configurabile il vizio di abuso di potere solo qualora sia fornita la prova che il voto determinante del socio di maggioranza sia stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, o risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 9353/2003; Cass. n.1361/2011). In applicazione dei predetti principi, il Tribunale ha pertanto rigettato l’impugnativa promossa da un socio al fine di ottenere l’annullamento della delibera di aumento del capitale sociale, argomentando che, alla luce delle condizioni della società, come rappresentate in giudizio (andamento in perdita dell’ente e corrispondente manifestarsi di tensione nei rapporti con il ceto bancario), una tale operazione non potesse ritenersi di per sé ingiustificata.

Il Tribunale ha, inoltre, affermato la riconducibilità all’alveo delle modifiche legittimanti il recesso (ai sensi dell’art. 2437, I comma, lett. g), cod. civ.) della eliminazione della previsione statutaria del cd. “voto di lista”.

Ad avviso del Tribunale, infatti, le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci non possono ridursi alle sole modificazione statutarie incidenti sui diritti di partecipazione patrimoniale dei soci, ma devono ritenersi comprensive anche delle modificazioni incidenti sui diritti di partecipazione amministrativa, alle quali deve ricondursi il diritto di presentazione di lista per la nomina dell’organo amministrativo, integrante non una mera modalità di regolamentazione della procedura di voto, rilevante solo sul piano organizzativo, ma facoltà del socio di concorrere alla nomina dell’organo gestorio secondo uno schema estraneo alla regola di maggioranza, dunque, di “partecipare” ad una scelta organizzativa vitale per l’ente. Nel sistema post-riforma, infatti, il recesso del socio, nelle società per azioni, non deve più considerarsi rimedio eccezionale, ma, al contrario, lo strumento più efficace a tutela del socio, di talché non sarebbe più giustificabile una lettura restrittiva (inclusiva dei soli diritti patrimoniali) della locuzione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437, I comma, lett. g), cod. civ..

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