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Giurisprudenza

Vizio di forma del contratto di investimento per inefficacia della dichiarazione ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522/1998

8 Aprile 2014

Tribunale di Salerno, 26 marzo 2014, n. 1385

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Salerno, in fattispecie soggetta ratione tempioris alla disciplina ante – Mifid – dichiara la nullità dei contratti di investimento per la mancanza della forma imposta all’art. 23, comma 1 e 3 Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.

La statuizione della nullità discende dalla affermazione del principio di diritto secondo cui – si legge a pagina 15 della motivazione – la dichiarazione c.d. autoreferenziale, sottoscritta dall’investitore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento n. 11522 del 1998, è inefficace, e come tale non comporta l’applicazione dell’art. 30 dello stesso Regolamento, atteso che “l’induzione alla dichiarazione e la conoscenza da parte della banca della mancanza di adeguate cognizioni tecniche in relazione alla natura delle operazioni esclude che il mero dato formale, contrario alla verità nota alla banca, esoneri quest’ultima dall’essenziale presupposto del contratto – quadro stipulato in forma scritta con il contenuto richiesto dall’art. 30 del Regolamento Consob”.

La conseguente nullità dei contratti di interest rate swap conduce alla condanna della banca alla restituzione dell’indebito, che – dato, come sempre, notevole – essendo debito c.d. di valuta non è considerato soggetto alla rivalutazione monetaria (diversamente da ciò che accade allorché la statuizione di condanna della banca è a titolo di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, poiché, in tal caso, l’ammontare del saldo negativo dei differenziali è, invece, soggetto alla rivalutazione monetaria, con conseguenze assai rilevanti dal punto di vista dell’entità della prestazione pecuniaria dovuta dalla banca in forza della sentenza).

In motivazione, la sentenza, allorché argomenta a sostegno del rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per recesso c.d. brutale dai rapporti di conto corrente affidati, ribadisce il principio secondo cui il recesso è abusivo e come tale è fonte di responsabilità allorché il cliente fornisca la prova (i) “della permanenza nel caso specifico della affidabilità” e (ii) “del danno cagionato dalla privazione del credito”.

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