Con sentenza n. 730 del 12 maggio 2015 il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato il proprio orientamento (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, 2011 est. Gattuso; Tribunale di Reggio Emilia, 2178/2012 Est. Ramponi; Tribunale di Reggio Emilia, 1041/2013 Est. Ramponi) secondo cui la produzione in giudizio del contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista non vale a sanare il vizio di forma del contratto ex art. 117 TUB.
Ed anche aderendo all’orientamento meno rigoroso, secondo cui la produzione in giudizio del documento ad opera della parte non sottoscrivente equivarrebbe a sottoscrizione, il Tribunale ricorda come in ogni caso la produzione in giudizio debba avvenire ad opera dello stesso soggetto-parte del contratto originario che sia a sua volta anche parte del giudizio, così escludendo in ogni caso che tale meccanismo sanante operi laddove in giudizio sia parte il successore (sebbene a titolo universale) della parte originaria contraente.