Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, tra le FAQ relative alla prevenzione dei reati finanziari, uno specifico quesito relativo alla sussistenza dell’obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nel caso di conferimento di un incarico professionale.
I presenti chiarimenti seguono quelli già forniti dallo stesso Dipartimento del Tesoro con Circolare del 9 gennaio 2015 (cfr. contenuti correlati) sempre sul tema dell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio in caso di voluntary disclosure.
La FAQ, pubblicata al link indicato in allegato (cfr. contenuti correlati), è la seguente.
Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.
Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.