WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Voluntary disclosure: modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo

15 Settembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con un provvedimento, firmato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente le disposizioni relative alla collaborazione volontaria prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, che è pertanto necessario trovino evidenza nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il Provvedimento del 30 gennaio 2015, al punto 7.4 ha disposto che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto sono trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015.

Considerato che il citato decreto legislativo n. 128 del 2015 è entrato in vigore il 2 settembre 2015, l’Agenzia evidenzia come i contribuenti che intendono avvalersi anche di tale disposizione normativa possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento in quanto più remote nel tempo.

Con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate consente quindi anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento e quindi, a modifica del citato punto 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015.

I contribuenti che hanno già presentato la relazione possono integrarla, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter