Con Comunicazione n. 0094380 del 25 ottobre 2023 la Consob ha fornito chiarimenti in ordine alla conservazione del diritto di voto maggiorato a seguito della riorganizzazione della catena di controllo e in relazione a possibili vicende di successione mortis causa.
In particolare, Consob ha chiarito che né la riorganizzazione della catena di controllo di un emittente quotato, né il trasferimento delle azioni agli eredi e la loro eventuale nomina quali componenti del Cda, comportano in automatico la perdita del voto maggiorato, non potendosi configurare alcuna cessione rilevante per la perdita della maggiorazione ai sensi del Tuf.
Con riferimento alle vicende successorie, Consob ricorda come sia lo stesso articolo 127-quinquies Tuf a prevedere che il beneficio del voto maggiorato venga conservato laddove il diritto reale sia legittimante trasferito per successioni mortis causa.
Questo vale anche in caso di divisione della comunione ereditaria, essendo la divisione ereditaria un istituto proprio del diritto delle successioni e, come tale, potendo essere inclusa nella fattispecie di esclusione della perdita del voto maggiorato per successione mortis causa sopra menzionata.
Rispetto al caso analizzato, quindi, la divisione della comunione ereditaria sulla quota nella società trasformanda, in misura paritaria tra i figli del soggetto richiedente, non comporterebbe la perdita del voto maggiorato sulle azioni della quotata a ciascuno di essi indirettamente spettanti, in quanto vicenda riconducibile alla successione del richiedente.