Con Comunicazione n. 5/2020 dell’8 maggio 2020 la Consob ha fornito recante chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all’art. 127-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
In particolare, la presente Comunicazione affronta il tema relativo all’ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un periodo di detenzione – precedente alla quotazione dell’emittente – che ricomprenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di S.r.l. e non di S.p.A.
Per i motivi meglio espressi nella Comunicazione in allegato, la Consob ha chiarito che, in sede di applicazione delle vigenti norme in materia di voto maggiorato e, in particolare, del comma 7 dell’art. 127-quinquies del TUF, concernente le società quotande, l’eventuale pregresso periodo di detenzione di quote di capitale di S.r.l. è computabile ai fini della maturazione del diritto di voto alla stregua del periodo di detenzione di azioni. Ciò a condizione che vi sia una continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il pacchetto detenuto – anche in forma di quote – nel periodo necessario ai fini della maturazione del diritto di maggiorazione.