WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Voto maggiorato: nuove modifiche al Regolamento Banca d’Italia e Consob sui servizi di gestione accentrata, liquidazione e garanzia

2 Marzo 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con atto congiunto del 24 febbraio 2015 Banca d’Italia e Consob hanno apportato nuove modifiche al proprio Regolamento del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

Le modifiche al provvedimento unico, che completano, da un punto di vista operativo, quelle già apportate al Regolamento Emittenti nello scorso mese di dicembre (cfr. contenuti correlati), sono funzionali al recepimento della nuova disciplina in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 127-quinquies del Testo unico della Finanza (Tuf) e della relativa normativa attuativa adottata dalla Consob.

Ciò in conseguenza della necessità di contemperare tra di loro l’autonomia statutaria – che il legislatore ha riservato alle società nella definizione dei concreti meccanismi di operatività della maggiorazione – e l’esigenza di una standardizzazione minima dei processi, funzionale all’operatività del sistema di gestione accentrata.

Le modifiche riguardano in particolare:

– l’introduzione di un flusso informativo obbligatorio tra l’azionista e l’emittente, rappresentato da una “comunicazione” ad hoc nel momento in cui l’azionista decide di iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del Tuf;

– l’attivazione di specifiche evidenze contabili attraverso il ricorso a codici identificativi speciali nel sistema di gestione accentrata per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 127-quinquies del Tuf nonché per quelle in relazione alle quali il soggetto stesso abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto;

– ulteriori flussi informativi tra intermediari ed emittenti, che siano funzionali alla gestione delle specifiche evidenze contabili di cui sopra;

– l’obbligo per intermediari, emittenti e società di gestione accentrata di uniformarsi alle migliori prassi di mercato per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel provvedimento unico.

Le presenti modifiche seguono quelle adottate con Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 11 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015 (cfr. contenuti correlati).

Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter