Con ordinanza n. 20036 del 22 luglio 2024 le Sezioni Unite della Cassazione (Pres. D’Ascola, Rel. Crucitti) si è espressa sulla competenza a decidere dell’azione risarcitoria avanzata contro Agenzia delle entrate per l’illegittima ed arbitraria dichiarazione di voto negativo espresso sulla proposta di concordato preventivo.
Sul punto le SU hanno ribadito come la pubblica amministrazione, nell’esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore, sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell’ambito dei provvedimenti amministrativi.
Diversamente, le controversie relative al mancato assenso dell’Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall’art. 182 ter l.f. spettano alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite.
Tale prevalenza, nell’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, emerge dal disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.
Va confermato, quindi, che l’azione risarcitoria deve essere proposta avanti il giudice ordinario.