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Welfare aziendale e Legge di bilancio 2024: istruzioni AE

7 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 5/E del 6 marzo 2024 fornisce istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in relazione alle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, fornisce altresì precisazioni sulla novella dell’art. 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, introdotta dall’art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi, che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

La Circolare chiarisce quindi la portata, il contenuto e gli effetti delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi, concernenti:

  • Misure fiscali per il welfare aziendale, con particolare riferimento alle modifiche relative:
    • alla non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro (art. 1, c. 16 e 17, della Legge di bilancio 2024, per cui non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa)
    • alla determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti (art. 3, c. 3-bis e 3-ter, del Decreto Anticipi, che ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente al 31 dicembre di ogni anno, con quello da individuare, per i prestiti a tasso variabile, nel TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, nel TUR vigente alla data di concessione del prestito)
  • La detassazione dei premi di risultato (art. 1, c. 18, della Legge di bilancio 2024, per cui è prevista la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa)
  • Il trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale
  • Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, c. da 126 a 130, della Legge di bilancio 2024, per cui è prevista, per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali, fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi)
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