La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 5 maggio un webinar sull’attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing).
Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva whistleblowing.
La finalità della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione europea, fornendo norme minime di tutela per uniformare le normative nazionali.
I soggetti obbligati nel decreto di attuazione della Direttiva Whistleblowing
La Direttiva Whistleblowing trova applicazione sia in ambito pubblico che privato.
La principale novità introdotta dalla recente normativa italiana in materia di whistleblowing è l’obbligo per le imprese private che hanno avuto una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato nell’ultimo anno di applicare la disciplina del whistleblowing.
Per quanto riguarda le imprese con meno di cinquanta dipendenti, è prevista solo la segnalazione interna delle condotte illecite, escludendo la possibilità di utilizzare il canale esterno o la divulgazione pubblica.
La nuova normativa italiana in materia di whistleblowing offre tutele per coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo, come dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Tali soggetti sono protetti dal decreto in caso di segnalazione di violazioni o comportamenti illeciti.
Gli obblighi per le imprese del settore privato
Per garantire l’efficace gestione delle segnalazioni dei whistleblowers, l’impresa deve definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando soluzioni organizzative adeguate.
Inoltre, l’impresa deve affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo e dedicato, o ad un soggetto esterno anch’esso autonomo, che abbia personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione (tale attività potrà essere svolta dall’Organismo di vigilanza 231 ove presente).
La tutela del segnalante dev’essere garantita attraverso l’implementazione di misure tecniche di protezione della riservatezza e dell’anonimato anche tramite strumenti di crittografia.
L’impresa deve fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo ai canali e alle procedure per effettuare segnalazioni interne ed esterne, esponendo tali informazioni nei luoghi di lavoro e in una sezione dedicata del proprio sito internet. Tali informazioni devono essere accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione.
Portata delle novità normative e termini di adeguamento
Nel contesto attuale, è importante identificare con precisione le violazioni segnalate alla luce delle diverse discipline di settore, come ad esempio quelle bancarie, finanziarie, assicurative e relative alle società quotate.
È altresì essenziale prestare particolare attenzione alla rilevanza del whistleblowing ai fini del rating di sostenibilità, seguendo i principi EFRAG.
La riforma ha un impatto significativo sui modelli organizzativi e di governance delle aziende, investendo le tecniche e le modalità di segnalazione, la gestione dei canali di segnalazione e le procedure che seguono la segnalazione stessa.
In questo contesto, il seminario mira a fornire indicazioni operative per adeguare le misure di gestione aziendale entro i termini previsti, ovvero il 15 luglio e il 17 dicembre 2023, partendo dall’analisi del testo normativo.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione al webinar sull’attuazione della Direttiva Whistleblowing sono disponibili a questo link.