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White paper cripto-attività: in GU UE i modelli conformi a MICAR

3 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR, in relazione ai moduli, i formati e i modelli per i White Paper sulle cripto-attività.

Si ricorda che il White Paper sulle cripto-attività è un documento che contiene informazioni sull’emittente, l’offerente o la persona che richiede l’ammissione alla negoziazione, il progetto per il quale sono raccolti i capitali, l’offerta pubblica di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione, i diritti e obblighi associati alle cripto-attività, la tecnologia sottostante e i rischi connessi.

A norma del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) è necessario stabilire moduli, formati e modelli standard per i White Paper, in modo tale che possano essere messi a disposizione in un formato leggibile meccanicamente: tali modelli dovrebbero prevedere campi di dati per le informazioni da includere nei White Paper sulle cripto-attività conformemente a tale regolamento.

Per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l’onere di conformità, qualora nel White Paper sulle cripto-attività sia fornito un codice identificativo valido della persona giuridica, non sarà necessario che tale White Paper contenga le informazioni ricavabili da tale identificativo della persona giuridica, ovvero la forma giuridica, la sede legale e la sede centrale (se differente), nonché l’identità della società madre dell’emittente.

Per garantire un’identificazione univoca e coerente del prestatore di servizi per le cripto-attività, è necessario un identificativo del prestatore di servizi per le cripto-attività in aggiunta al nome del prestatore di servizi; allo stesso modo, per ottenere l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività è necessario un identificativo della persona giuridica conformemente all’art. 62, paragrafo 2, lett. a), del MICAR: ai fini dell’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, pertanto, si fornirà il suo identificativo della persona giuridica.

Per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l’onere di conformità, qualora nel White Paper sulle cripto-attività sia inserito un identificativo del token digitale valido, non sarà necessario che tale White Paper contenga dati ricavabili dal registro della Digital Token Identifier Foundation (in riferimento alle informazioni su nome e forma abbreviata della cripto-attività, denominazione commerciale o ragione sociale dell’emittente e tecnologia a registro distribuito).

Per facilitare ulteriormente l’analisi e la comparabilità dei White Paper, questi ultimi dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Per garantire la tutela degli investitori al dettaglio, i White Paper sulle cripto-attività dovrebbero essere leggibili dall’uomo e facilmente accessibili senza software specializzati: l’uso della tecnologia Inline XBRL per l’inserimento di markup XBRL nei documenti XHTML rende tali documenti leggibili meccanicamente e al contempo leggibili dall’uomo.

L’uso di XBRL richiede lo sviluppo di una tassonomia: per ottenere un approccio armonizzato all’uso di XBRL, gli elementi della tassonomia da utilizzare per i White Paper sulle cripto-attività saranno esclusivamente i campi inclusi nei modelli standardizzati.

Per lasciare il tempo di adeguarsi ai requisiti relativi alla preparazione del White Paper in formato leggibile meccanicamente, la data di applicazione del Regolamento pubblicato oggi è stata rinviata di 12 mesi.

Coloro che redigono i White Paper li pubblicheranno sui propri siti web in sezioni separate intitolate “White Paper”, conformemente ai requisiti di cui rispettivamente agli artt. 6, 19 e 51 del MICAR e agli allegati I, II e III di tale Regolamento, a decorrere dalla data di entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni MICAR.

Il Regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborate da ESMA in stretta cooperazione con EBA.

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