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Tesi di laurea

Sistema bancario e riciclaggio. I rischi penali alla luce della IV Direttiva UE 2015/849.

17 Ottobre 2018

Giulia Maria Tovini

Il “riciclaggio”, inteso in maniera ampia e più generica rispetto al termine penale, indica “il processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi”[1].

Si tratta quindi di un’azione che viene compiuta a seguito di un’altra azione precedente: senza la commissione dell’illecito e il conseguente ottenimento di proventi “sporchi”, questo processo non sarebbe necessario.

Quando si pensa ad un soggetto che ricicla denaro sporco, si tende ad immaginare un criminale che, dopo aver commesso reati di varia natura, tenta di ripulire il denaro così ottenuto per poterlo reinserire nell’economia lecita.

Ma non sempre è così. Essendo il reato di cui all’art. 648-bis c.p. un reato comune, può essere commesso da chiunque, compresi coloro che nella loro quotidiana attività lavorativa entrano in contatto con questo denaro sporco, come, ad esempio, i dipendenti di una banca.

Come verrà esposto, requisito per imputare un soggetto di riciclaggio è la conoscenza della provenienza illecita del bene in questione, che, nonostante quanto possa sembrare, non è elemento tanto caratterizzante.

Ad una prima lettura della disposizione penale, infatti, potrebbe sembrare che sia richiesta una conoscenza effettiva della provenienza, e una scelta successiva di ripulire quei proventi criminali.

In realtà, dimostrare una condizione soggettiva interna dell’autore non è semplice, quindi la giurisprudenza ha ampliato sempre più i margini, fino a ricomprendere anche il semplice dubbio sulla provenienza, e la conseguente scelta di non evitare una possibile condotta di riciclaggio.

Inoltre, col passare degli anni, insieme alle tecnologie e alle possibilità economiche date, si sono evoluti anche i metodi per ripulire il denaro ottenuto in maniera illecita, che ormai tendono a coinvolgere soggetti svolgenti attività lecite, spesso ignari del contributo dato alle operazioni criminali.

Per far rientrare questo denaro (o beni di altra natura) nell’economia lecita, infatti, un coinvolgimento di operatori economici, intermediari finanziari, o professionisti a vario titolo coinvolti in medesimi circuiti economici, è tipicamente necessario.

In un istituto bancario, dove il rischio di tali condotte è elevato, visto il continuo inserimento in transazioni economiche, vige da anni una normativa antiriciclaggio, ad oggi il D.Lgs. n. 231/2007, che viene sempre più precisata e sviluppata in funzione delle nuove tecniche criminose, al fine di evitare, per quanto possibile, un utilizzo inconsapevole dell’ente da parte dei riciclatori, ma anche un raggiramento delle regole da parte di abili criminali.

Questo decreto antiriciclaggio interagisce poi con gli articoli del codice penale grazie alla una clausola di sussidiarietà presente in alcune sue sanzioni, la quale esclude la loro applicabilità in forza dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., rendendo così l’operatore bancario non più punibile tramite le sole misure previste dal D.Lgs. n. 231/2007, ma imputabile ai sensi penali.

È così che si apre quindi la controversa possibilità per gli operatoridi essere imputati di concorso nel reato di riciclaggio (o autoriciclaggio) per condotte inerenti alle loro quotidiane attività.

Se precedentemente alla prima direttiva antiriciclaggio era forse possibile ritenere che il bancario avesse agito (o non agito) per semplice ignoranza delle norme o per ingenuità, successivamente ad essa e alle sue seguenti versioni questo rischio viene il più possibile eliminato.

L’ultimo tentativo di perfezionare la disciplina arriverà dalla Quinta Direttiva europea, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e dalla Quarta Direttiva europea, recepita nel nostro ordinamento tramite il D.Lgs. n. 90/2017 che, da una parte, ha migliorato la normativa e l’ha resa più efficace, dall’altra ha però creato nuovi spazi per possibili problematiche, rendendo così interessante un confronto con il recente passato e un’analisi delle possibili implicazioni.

Il sistema risultante dall’odierna normativa antiriciclaggio risulta complesso, formato da continui controlli e verifiche, caratterizzato da trasparenza e collaborazione, basato sul principio Know Your Customer(KYC), con cui vengono raccolte tutte quelle informazioni sul cliente e sull’operazione, utili a prevenire valutazioni circa i possibili scenari di un affare e, più specificamente, nelle situazioni in cui i rapporti prevedono movimenti di denaro, transazioni ed investimenti.

Nel primo capitolo si analizzeranno gli impatti delle modifiche introdotte nell’ordinamento da questo decreto nelle attività quotidiane dell’operatore bancario.

In tal senso, ferma restando la complessità delle organizzazioni bancarie, è apparso di tutta evidenza che buona parte degli addetti che si rapportano con la clientela nell’ambito di processi sottoposti ad obblighi di legge antiriciclaggio, è priva delle conoscenze giuridiche necessarie per analizzare, al di fuori di fattispecie standard, condotte operative articolate, poste in essere da organizzazioni criminali.

Comportando così, in eventuale assenza di strutturate e robuste procedure aziendali, il rischio di incorrere in questo delitto, in grado di comportare una pena fino a dodici anni di reclusione, sebbene appaia più un pericolo teorico, a causa della complessità di dimostrare la presenza del dolo, come dimostra il ridotto numero di sentenze sulla materia.

Per meglio apprendere le dinamiche pratiche di questo sistema è stato proficuo e di notevole interesse interpellare l’attuale Responsabile Funzione Segnalazioni Operazioni Sospette del Gruppo Intesa Sanpaolo Emmanuele Di Fenza[2] e prendere parte ad incontri specifici sulla materia tenutisi a Milano[3].

Nel secondo capitolo si evidenzieranno le ipotesi e le problematiche della possibile applicazione dell’art. 648-bis c.p. a questi soggetti, andando ad analizzare la norma in tutti i suoi aspetti, soffermandosi soprattutto sui punti che coinvolgono l’operatore, portando poi ad esempio tre casi giurisprudenziali arrivati in Cassazione, che hanno dovuto affrontare nella pratica questi problemi dottrinali.

Nello specifico la comprensione e l’analisi del primo caso in Italia in cui è stato condannato un bancario per operazioni di riciclaggio è stata perfezionata grazie all’aiuto e alla cortese disponibilità dell’Avv. Nicola Mainieri, oggi dirigente della Banca d’Italia[4].

Il terzo capitolo si incentrerà sulle modalità di coinvolgimento della responsabilità della banca a seguito delle azioni dell’operatore, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per poi vedere nel quarto ed ultimo capitolo come una banca, nella pratica, applichi la normativa mettendo in atto un modello organizzativo, con una sezione specifica per il reato di riciclaggio, e servendosi di un sistema informatico creato ad hoc (GIANOS), e in via di evoluzione, per aiutare la valutazione delle operazioni sospette svolte dai clienti.

L’obiettivo di questa tesi è analizzare la linea di confine su cui si muove l’operatore bancario, in bilico tra le disposizioni amministrative di un decreto finalizzato a proteggere determinati ambienti dalla cooperazione in reati, e una norma penale, tanto dibattuta in dottrina e giurisprudenza, già difficilmente applicata a criminali e in cerca delle migliorie necessarie per essere realmente efficace.

La dottrina, infatti, continua ad evidenziare la scarsa effettività applicativa delle norme penali in materia di riciclaggio, dovuta all’assente chiaro contorno della fattispecie rispetto alle figure limitrofe del reimpiego e della ricettazione e soprattutto dalla clausola di sussidiarietà che per anni ha escluso la punibilità del soggetto concorrente nel reato da cui sono derivati i proventi riciclati, non del tutto rimediati dall’introduzione dell’art. 648-ter1 c.p. sull’autoriciclaggio.

Queste norme incriminatrici si sono così dimostrate, in molte occasioni, inadeguate rispetto alle sempre maggiori necessità di contrastare un fenomeno[5] delittuoso così centrale per la lotta alla criminalità.

L’opposizione al riciclaggio, infatti, permetterebbe non solo di spezzare quei legami congli operatori economici necessari per far procedere le organizzazioni criminali, ma anche di portare alla luce i delitti presupposti da cui i proventi illeciti sono stati generati.



[1] L.D. Cerqua, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti, in Il riciclaggio del denaro, E. Cappa, L.D. Cerqua (a cura di), Milano, 2012, pagg. 47 e ss.; M. Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, pagg. 140 e ss. riportano questa definizione presente nel documento The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering – Interim report to the President and the Attorney General, elaborato dalla Commissione Presidenziale degli Stati Uniti d’America sul crimine organizzato a Washington D.C. nel 1984. Testualmente: “Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”.

[2] All’epoca autore della procedura Gianos, adottata dal sistema bancario italiano proprio per realizzare quella strutturata e robusta (in essere da quasi 25 anni) procedura aziendale in grado di mitigare il rischio di una conoscenza giuridica ridotta da parte dei direttori di Filiali.

[3] 7° e 8° Salone Antiriciclaggio, organizzato da SGR Consulting SA, il Convegno “Il "nuovo" D.lgs. 231/2007”, organizzato da Aicom e Netech, 3 maggio 2017, e il convegno tenuto dallo studio legale Cappa & Associati il 23 maggio 2018, “Bitcoin, criptovalute e antiriciclaggio”.

[4] Incontro/colloquio svolto a titolo personale.

[5] P. L. Vigna, Il fenomeno criminale, inIl riciclaggio del denaro, E. Cappa, L.D. Cerqua (a cura di), Milano, 2012, pagg. 3 e ss.

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