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Tesi di laurea

Buona fede e contratto di assicurazione: profili di diritto civile e analisi giuseconomica

16 Novembre 2018

Denise Sacco

Il presente lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo quello di ricostruire la relazione esistente tra la clausola generale di buona fede ed il contratto di assicurazione, più precisamente la sua fase genetica. L’attenzione è stata posta, in particolare, sulla condivisione delle informazioni che precede la stipulazione di una polizza.

L’indagine è stata condotta con gli strumenti propri della analisi economica del diritto, un approccio metodologico relativamente recente che ha introdotto la necessità di valutare l’efficienza di norme e contratti, intesa come l’idoneità a realizzare la migliore allocazione possibile di costi e risorse a vantaggio della collettività o delle parti di un accordo.

La contestualizzazione della fattispecie assicurativa nel quadro della ricerca giuseconomica e l’individuazione degli elementi essenziali dell’operazione economica che sottende il contratto, quali rischio, premio e mutualità assicurativa, evidenziano con immediatezza una asimmetria informativa bilaterale che caratterizza il rapporto assicurativo per tutta la sua durata. La distribuzione disomogenea di informazioni tra le parti contraenti produce fenomeni di selezione avversa a svantaggio dell’assicuratore e dell’assicurato. Nel primo caso, il gap informativo che ha per oggetto i profili di rischiosità dell’assicurato, mette a repentaglio il successo dell’operazione di classificazione e neutralizzazione dei rischi necessaria perché l’assicuratore adempia la sua prestazione di garanzia nei confronti dell’assicurato. Nel secondo caso, l’asimmetria informativa per gli assicurati, e in modo particolare per i consumatori, investe i profili economici dell’operazione che pongono in essere e la ‘qualità’ del prodotto-copertura assicurativa che si accingono ad acquistare, celati dietro l’elevato tecnicismo del materiale informativo e del testo contrattuale. In entrambi i casi, il risultato cui si perviene è quello dell’alterazione del corretto gioco concorrenziale e, in definitiva, quello della stipulazione di contratti pareto-inefficienti, i.e. non mutualmente vantaggiosi.

Se da una parte è stata la stessa industria assicurativa ad elaborare sul piano convenzionale meccanismi che contrastino e rimedino a fenomeni di selezione avversa, d’altra parte è stata la clausola generale di buona fede sul piano dell’interpretazione giudiziale a fornire una guida nella risoluzione di problemi cui la legislazione di settore ha dato una risposta inadeguata.

Nell’ordinamento italiano, la buona fede nella forma della correttezza precontrattuale ha permesso di sopperire all’assenza di norme che impongano autonomi obblighi informativi a carico degli assicurandi e di imporre in capo all’assicuratore un dovere di leale cooperazione nel processo di rappresentazione del rischio; nella forma della trasparenza, ha consentito di sviluppare un articolato complesso di obblighi informativi a carico di impresa e intermediari, ma non meno di perseguire effettiva comprensibilità delle informazioni precontrattuali e massimizzazione del benessere da parte dei consumatori, sulla spinta delle proposte rispettivamente di dottrina consumerista ed economia comportamentale.

La disciplina inglese dell’informazione precontrattuale, mutuata dalle norme in tema di marine insurance, è imperniata sul concetto di uberrima fides, che caratterizza il contratto di assicurazione distinguendolodagli altri contratti di natura commerciale, retti dal principio del caveat emptor. Il dovere di utmost good faith, benché normativamente sancito come reciproco tra le parti, è stato utilizzato per lungo tempo pergarantire alla classe degli assicuratori una tutela forte, con l’imposizione di un dovere di informazioneeccessivamente ampio e rigoroso in capo agli assicurandi. Le recenti riforme, sulla spinta della dottrina e

in ragione del generalizzato sentimento di sfiducia nel sistema assicurativo, hanno tentato di dare una risposta alle questioni più problematiche. Purtuttavia, vigente tutt’ora il duty of utmost good faith (sebbene reinterpretato in termini diversi), non può ancora sostenersi che sia stato trovato un punto di equilibrio accettabile tra le opposte esigenze di tutela: l’assicuratore si trova ancora in una posizione di ingiustificata anche quando la si voglia guardare da una prospettiva giuseconomica – preminenza. In questo senso, sarà determinante il ruolo della interpretazione giudiziale.

Il percorso di indagine condotto ha permesso, in conclusione, di riconoscere la grande utilità di una applicazione della clausola di buona fede o (utmost) good faith, che per lungo tempo è stata relegata a rango di principio solidaristico, alle istanze di efficienza del mercato assicurativo. In vista di una auspicata e definitiva conciliazione tra mercato e buona fede, l’analisi giuseconomica ha fornito le basi metodologiche per individuare i modi in cui una siffatta clausola generale possa essere impiegata saggiamente per limitare fallimenti del mercato, primo fra tutti quello della asimmetria informativa, con il fine ultimo di condurre il sistema ad un complessivo guadagno.

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