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Nello specifico, l’art. 1260 del Codice Civile dispone che:
«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
La cessione del credito può essere:
Il credito oggetto della cessione può essere connesso al pagamento di una somma di denaro, come ad altra prestazione di dare, fare o consegnare.
Questa sezione è dedicata agli avvocati e a tutti gli operatori del settore finanziario interessati alla normativa vigente, le interpretazioni giuridiche, i casi giudiziari e le decisioni emesse dai tribunali in merito alla cessione del credito.
Provvedimento segnalato da Dott. Antonio Ivan Natali, G.E. presso il Tribunale di Brindisi
Segnalata da: Vincenzo Farina, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università del Salento