La funzione di garanzia atipica della cessione del credito esclude l’onere della preventiva escussione del debitore ceduto
17 Dicembre 2020
Luca Monosi, Dottorando presso l’Università degli Studi di Milano
[ Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2020, n. 10092 – Pres. De Chiara, Rel. Vella
]
In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 cod. civ., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore