Contratto atipico di finanziamento con finalità previdenziali e valutazione di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c.
30 Maggio 2019
Arianna Guercini, dottoranda in Economia e diritto dell’impresa (Business&Law) presso l’Università di Bergamo
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3679 – Pres. Genovese, Rel. Iofrida
]
Non è meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 1322, comma 2, c.c., il contratto atipico in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari