[ Tribunale di Brescia, 11 giugno 2019, n. 1768 – G.U. Del Porto
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Nel danno per perdita da investimento, va escluso il concorso di colpa dell’investitore, ex art. 1227 secondo comma c.c., riconducibile al non aver fornito informazioni quanto ad “obbiettivi di investimento”, “propensione al rischio”, “esperienza in materia di istrumenti finanziarie” e