[ Cassazione Civile, Sez. VI, 14 febbraio 2018, n. 3676 – Pres. Campanile, Rel. Terrusi
]
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli sussiste sempre l’obbligo informativo in capo all’intermediario, non rilevando, a contrario, la natura non speculativa dell’investimento (in titoli argentini), il precedente acquisito di altri titoli maggiormente rischiosi e la rilevanza quantitativa dell’acquisizione