[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 luglio 2024, n. 18731 – Pres. Cristiano, Rel. Terrusi
]
Con ordinanza n. 18731/2024, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine all’interpretazione dell’art. 101, u.c., L.F. e dell’art. 89 TUB, sulla dimostrazione della non imputabilità del ritardo, e sul termine ragionevole per l'insinuazione con domande ultratardive.