L’esperienza dell’investitore non esclude gli obblighi informativi della banca
26 Maggio 2021
Federico Bevilacqua – Trainee presso La Scala Società tra Avvocati
[ Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112 – Pres. De Chiara, Rel. Mercolino
]
In materia d’intermediazione finanziaria, la mera adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore, valutata sulla base delle notizie acquisite in adempimento dell’obbligo d’informazione passiva e delle scelte d’investimento da lui precedentemente compiute, può dispensare l’intermediario dall’obbligo di astenersi dall’effettuazione