[ Cassazione Civile, Sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948 – Pres. Frasca, Rel. Fiecconi
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La disposizione di cui all’art. 1412, secondo comma, cod. civ., in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo