[ Cassazione Civile, Sez. V, 16 giugno 2021, n. 16958 – Pres. Rel. Leuzzi
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L’art. 44, comma 1, della l. fall., nel prevedere l’inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della “par condicio creditorum” e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in